
Dichiarazione di ospitalità
🔹 1. Cos’è dichiarazione di ospitalità
La Dichiarazione di ospitalità è una comunicazione ufficiale scritta che il proprietario di un’abitazione (cittadino italiano o straniero regolarmente residente) è tenuto a presentare alla polizia (Questura / Ufficio Immigrazione) quando offre alloggio a un cittadino straniero.
Questo documento serve a certificare che lo straniero risiede legalmente a un determinato indirizzo.
📌 2. Quando è richiesta
La Dichiarazione di ospitalità deve essere presentata nei seguenti casi:
• Quando una persona straniera è appena arrivata in Italia e alloggia presso amici, parenti o in un appartamento in affitto.
• Quando si presenta una domanda di Permesso di soggiorno (prima richiesta o rinnovo).
• Quando la polizia effettua controlli sulle condizioni abitative di una persona straniera.
• Per confermare il proprio indirizzo di residenza durante altre procedure amministrative (ad esempio, la registrazione della residenza presso il Comune).
🔹 3. Quadro normativo
L’oD.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione), Art. 7 — obbligo di notifica entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità;
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 — modalità di presentazione;
Legge 22 maggio 1975, n. 191, Art. 12 — Cessione di fabbricato (obbligo parallelo per trasferimento dell’uso dell’immobile a qualsiasi persona per più di 30 giorni; vedi Sezione 9);
Circolari del Ministero dell’Interno — aspetti pratici: contenuto della dichiarazione e documenti allegati.
⚠️ Termine: entro 48 ore dall’effettivo arrivo dell’ospite straniero. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative.
🔹 4. Chi è obbligato a presentarla e chi è esonerato
✅ Obbligati
Tutti coloro che ospitano un cittadino straniero — a prescindere dal fatto che l’ospitalità sia gratuita o a pagamento:
- Proprietari di immobili (proprietari e affittuari);
- Inquilini che subaffittano una stanza o un letto;
- Parenti o amici che ospitano gratuitamente;
- Enti e strutture (ostelli, istituti religiosi, centri di accoglienza) — in questi ultimi (CAS/SAI) è l’amministrazione a presentare la dichiarazione.
❌ Esonerati
- Hotel, B&B, campeggi, residence — comunicano tramite il sistema elettronico Schedine Alloggiati; l’ospite non presenta nulla personalmente;
- Visite brevi (alcune ore senza pernottamento).
Note importanti
Per i cittadini ucraini con protezione temporanea: la dichiarazione è obbligatoria; molte Questure applicano procedura semplificata (passaporto ucraino + documento ospitante).
Con contratto di locazione registrato, molte Questure richiedono comunque la dichiarazione separata — verificare localmente;
🔹 5. Documenti richiesti per la presentazione della Dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione deve essere compilata con il modulo ufficiale (art. 7, D.Lgs. 286/1998) e includere:
Dati dell’ospitante (dichiarante)
Nome/cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo, recapiti; copia di un documento di identità valido (carta d’identità o permesso di soggiorno se straniero).
Dati della persona ospitata (ospitato)
Nome/cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, numero di passaporto (o altro documento), visto o permesso (se già rilasciato), data di arrivo; copia del passaporto (e del visto, se necessario).
Dati dell’immobile
Indirizzo dell’alloggio; prova di proprietà o contratto di locazione; durata del soggiorno (se nota).
⚠️ Se sei un inquilino che ospita un altro straniero: allega il tuo contratto di locazione + dichiarazione scritta del proprietario che conferma il consenso.
📨 6. Dove e come presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata alla Questura – Ufficio Immigrazione della zona in cui si trova l’alloggio (di persona o per posta).
Modalità più comuni di presentazione:
• Di persona, presso lo sportello dedicato;
• Tramite PEC (posta elettronica certificata) — la maggior parte delle Questure dispone di un indirizzo PEC specifico per queste comunicazioni;
• Mediante raccomandata A/R, allegando due copie della dichiarazione e dei documenti richiesti.
⚠️ Termine: entro 48 ore dall’arrivo effettivo dello straniero.
🔹 Cosa succede dopo la presentazione
• La Questura registra le informazioni relative all’alloggio dello straniero.
• L’ospitante riceve una copia timbrata (se la dichiarazione è stata presentata di persona o tramite raccomandata in duplice copia).
• La persona ospitata può utilizzare la dichiarazione per:
- presentare la domanda di Permesso di soggiorno;
- registrare la residenza presso il Comune;
- dimostrare il proprio indirizzo per altre procedure amministrative.
🔹 7. Errori comuni e situazioni tipiche
❌ Errori frequenti
- Mancato rispetto del termine di 48 ore
- La legge prevede la presentazione entro 48 ore dall’arrivo dello straniero.
- Conseguenza: sanzione amministrativa (nella pratica, la Questura accetta spesso anche le presentazioni tardive).
✅ Suggerimento: anche se il termine è scaduto, presenta comunque la dichiarazione — meglio in ritardo che non presentarla affatto.
- Mancanza delle copie dei documenti
- Spesso si dimentica di allegare le copie del passaporto dell’ospitante o dell’ospite.
✅ Suggerimento: allega sempre almeno una copia di ogni documento (a volte due: una per gli archivi e una per la restituzione timbrata).
- Dati anagrafici errati
- Errori ortografici nei nomi (traslitterazione), data di nascita o numero di passaporto errato.
✅ Suggerimento: verifica attentamente che ogni dato coincida esattamente con quanto riportato nei documenti, carattere per carattere.
- Utilizzo di un passaporto scaduto
- La Questura può rifiutare la dichiarazione se il documento dello straniero non è valido.
✅ Suggerimento: presenta la dichiarazione con il nuovo passaporto oppure allega la ricevuta che dimostra che il rinnovo è in corso.
- Assenza della prova di proprietà o del contratto di locazione
- Molte province richiedono la prova di proprietà o di affitto.
✅ Suggerimento: se sei un inquilino che ospita un altro straniero, allega il tuo contratto di locazione e una dichiarazione scritta del proprietario che conferma il consenso all’ospitalità.
⚠️ 8. Conseguenze della mancata presentazione della
Per l’ospitante
Art. 7, commi 1–2, D.Lgs. 286/1998:
- Sanzione amministrativa: da €160 a €1.100;
- Violazioni ripetute o intenzionali: sanzioni più elevate;
- Illecito amministrativo (non penale) — nessun precedente penale, ma possibili complicazioni con la PA.
Per la persona ospitata
Ritardi nell’accesso a SSN o INPS.
Mancanza di prova di residenza → la Questura può richiedere documentazione aggiuntiva;
Difficoltà nella registrazione della residenza;
📎 9. Link utili
- Immigrazione — Ministero dell’Interno: https://immigrazione.interno.gov.it/
- Integrazione Migranti: https://www.integrazionemigranti.gov.it/
- Questure — Polizia di Stato: https://questure.poliziadistato.it/
Domande frequenti (FAQ)
1. La Dichiarazione di ospitalità può essere presentata online? Nella maggior parte dei casi no — di persona o raccomandata A/R è standard. Alcune Questure (Milano, Roma e altre) accettano PEC o hanno introdotto moduli online — verificare sul sito della Questura locale.
2. Termine di presentazione? Entro 48 ore dall’effettivo arrivo dello straniero.
3. Cosa succede se presentata in ritardo? Formalmente sanzione amministrativa (Art. 7, D.Lgs. 286/98). In pratica molte Questure accettano tardivamente con eventuale richiamo. Meglio tardi che mai.
4. Devo presentarla anche per i bambini? Sì — inseribili nello stesso modulo dei genitori come familiari.
5. Chi presenta la dichiarazione? L’ospitante: proprietario, inquilino o chiunque fornisca l’alloggio.
6. Con contratto d’affitto diretto è comunque necessaria? Sì, nella maggior parte dei casi. Anche con contratto registrato molte Questure richiedono la dichiarazione separata — verificare localmente.
7. Può essere sostituita da un’autocertificazione? No. L’autocertificazione si usa per altri fini. La Dichiarazione di ospitalità è specifica e obbligatoria (Art. 7, T.U. Immigrazione).
8. Per hotel o struttura di accoglienza? No — la struttura comunica tramite Schedine Alloggiati. L’ospite non fa nulla.
9. Cambio di indirizzo? Sì — nuova dichiarazione entro 48 ore da ogni cambio.
10. Per i cittadini ucraini con protezione temporanea? Sì — obbligatoria. Molte Questure applicano procedura semplificata: passaporto ucraino + documento d’identità dell’ospitante.
11. Differenza tra Dichiarazione di ospitalità e Cessione di fabbricato? Vedi Sezione 9 — sono due obblighi distinti con basi legali diverse; possono applicarsi entrambi contemporaneamente quando uno straniero occupa un’abitazione.

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