
Dichiarazione di ospitalità
🔹 1. Cos’è dichiarazione di ospitalità
La Dichiarazione di ospitalità è una comunicazione ufficiale scritta che il proprietario di un’abitazione (cittadino italiano o straniero regolarmente residente) è tenuto a presentare alla polizia (Questura / Ufficio Immigrazione) quando offre alloggio a un cittadino straniero.
Questo documento serve a certificare che lo straniero risiede legalmente a un determinato indirizzo.
📌 2. Quando è richiesta
La Dichiarazione di ospitalità deve essere presentata nei seguenti casi:
• Quando una persona straniera è appena arrivata in Italia e alloggia presso amici, parenti o in un appartamento in affitto.
• Quando si presenta una domanda di Permesso di soggiorno (prima richiesta o rinnovo).
• Quando la polizia effettua controlli sulle condizioni abitative di una persona straniera.
• Per confermare il proprio indirizzo di residenza durante altre procedure amministrative (ad esempio, la registrazione della residenza presso il Comune).
🔹 3. Quadro normativo
L’obbligo di presentare la Dichiarazione di ospitalità è previsto da:
- Testo Unico sull’Immigrazione – D.lgs. 286/1998, Articolo 7
Chiunque (cittadino italiano o straniero in possesso di un permesso di soggiorno valido) ospiti un cittadino straniero, sia per un soggiorno temporaneo che permanente, deve comunicarlo alla Questura entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità. - D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione)
Stabilisce in dettaglio le modalità di presentazione della comunicazione di ospitalità. - Circolari del Ministero dell’Interno
Chiariscono gli aspetti pratici: quali informazioni deve contenere la dichiarazione e quali documenti devono essere allegati.
⚠️ Scadenza: entro 48 ore dall’effettivo arrivo dell’ospite straniero.
La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative (multe).
🔹 4. Chi è obbligato a presentarla e chi è esonerato
✅ Chi è obbligato a presentare la dichiarazione
Secondo l’art. 7 del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione):
• Ogni persona (italiana o straniera con un valido Permesso di soggiorno) che ospiti un cittadino straniero per un soggiorno temporaneo o permanente è tenuta a notificare l’ospitalità alla Questura entro 48 ore.
Rientrano in questa categoria:
• Proprietari di immobili (sia che ne siano titolari o affittuari);
• Inquilini che subaffittano una stanza o un letto a un altro cittadino straniero;
• Parenti o amici che ospitano una persona straniera, anche gratuitamente;
• Enti o strutture (come ostelli, hotel, centri di accoglienza, istituti religiosi) che accolgono cittadini stranieri.
❌ Chi è esonerato
• Hotel e strutture ricettive ufficiali (alberghi, B&B, campeggi, residence) adempiono automaticamente all’obbligo di comunicazione tramite il sistema elettronico Schedine Alloggiati verso la Questura.
In questo caso, l’ospite non deve presentare alcuna dichiarazione personale.
• Visite brevi, ad esempio un ospite che rimane solo alcune ore senza pernottare, non richiedono la Dichiarazione di ospitalità.
📌 Note importanti
• Se lo straniero ha un contratto di locazione registrato con il proprietario e depositato presso il Comune, tale contratto può già valere come prova di ospitalità (“ospitabilità”). Tuttavia, molte Questure richiedono comunque la presentazione separata della Dichiarazione di ospitalità.
• Se lo straniero è ospitato in un centro di accoglienza (CAS, SAI), è l’amministrazione del centro a presentare la dichiarazione in sua vece.
🔹 5. Documenti richiesti per la presentazione della Dichiarazione di ospitalità
📑 Documentazione di base
La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il modulo ufficiale (modulo ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 286/1998) e deve includere i seguenti elementi:
- Dati dell’ospitante (dichiarante)
– Nome e cognome completi
– Data e luogo di nascita
– Codice Fiscale
– Indirizzo di residenza completo
– Recapiti (telefono, e-mail)
– Copia di un documento di identità valido (Carta d’identità o Permesso di soggiorno, se l’ospitante è straniero)
2. Dati della persona ospitata (ospitato)
– Nome e cognome completi
– Data e luogo di nascita
– Nazionalità
– Numero di passaporto (o altro documento di riconoscimento valido)
– Visto o Permesso di soggiorno (se già rilasciato)
– Data di arrivo presso l’indirizzo indicato
– Copia del passaporto dello straniero (e del visto, se necessario)
3. Dati dell’immobile
– Indirizzo dell’alloggio
– Prova della proprietà o del contratto di locazione (copia dell’atto di proprietà o del contratto d’affitto)
– Durata del soggiorno dello straniero (se conosciuta)
📨 6. Dove e come presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata alla Questura – Ufficio Immigrazione della zona in cui si trova l’alloggio (di persona o per posta).
Modalità più comuni di presentazione:
• Di persona, presso lo sportello dedicato;
• Tramite PEC (posta elettronica certificata) — la maggior parte delle Questure dispone di un indirizzo PEC specifico per queste comunicazioni;
• Mediante raccomandata A/R, allegando due copie della dichiarazione e dei documenti richiesti.
⚠️ Termine: entro 48 ore dall’arrivo effettivo dello straniero.
🔹 Cosa succede dopo la presentazione
• La Questura registra le informazioni relative all’alloggio dello straniero.
• L’ospitante riceve una copia timbrata (se la dichiarazione è stata presentata di persona o tramite raccomandata in duplice copia).
• La persona ospitata può utilizzare la dichiarazione per:
- presentare la domanda di Permesso di soggiorno;
- registrare la residenza presso il Comune;
- dimostrare il proprio indirizzo per altre procedure amministrative.
🔹 7. Errori comuni e situazioni tipiche
❌ Errori frequenti
- Mancato rispetto del termine di 48 ore
- La legge prevede la presentazione entro 48 ore dall’arrivo dello straniero.
- Conseguenza: sanzione amministrativa (nella pratica, la Questura accetta spesso anche le presentazioni tardive).
✅ Suggerimento: anche se il termine è scaduto, presenta comunque la dichiarazione — meglio in ritardo che non presentarla affatto.
- Mancanza delle copie dei documenti
- Spesso si dimentica di allegare le copie del passaporto dell’ospitante o dell’ospite.
✅ Suggerimento: allega sempre almeno una copia di ogni documento (a volte due: una per gli archivi e una per la restituzione timbrata).
- Dati anagrafici errati
- Errori ortografici nei nomi (traslitterazione), data di nascita o numero di passaporto errato.
✅ Suggerimento: verifica attentamente che ogni dato coincida esattamente con quanto riportato nei documenti, carattere per carattere.
- Utilizzo di un passaporto scaduto
- La Questura può rifiutare la dichiarazione se il documento dello straniero non è valido.
✅ Suggerimento: presenta la dichiarazione con il nuovo passaporto oppure allega la ricevuta che dimostra che il rinnovo è in corso.
- Assenza della prova di proprietà o del contratto di locazione
- Molte province richiedono la prova di proprietà o di affitto.
✅ Suggerimento: se sei un inquilino che ospita un altro straniero, allega il tuo contratto di locazione e una dichiarazione scritta del proprietario che conferma il consenso all’ospitalità.
⚠️ 8. Conseguenze della mancata presentazione della
Dichiarazione di ospitalità
🔹 Per l’ospitante (cittadino italiano o straniero con Permesso di soggiorno)
Ai sensi dell’art. 7, commi 1–2, del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione):
📑 Sanzione:
• Sanzione amministrativa da €160 a €1.100, a seconda della Questura/Prefettura e delle circostanze specifiche.
• In caso di violazioni ripetute o intenzionali, possono essere applicate sanzioni più elevate e ulteriori conseguenze amministrative.
⚠️ Importante: si tratta di un illecito amministrativo, non penale.
Non comporta precedenti penali, ma la multa può causare complicazioni nei rapporti futuri con la pubblica amministrazione.
🔹 Per la persona ospitata (straniero)
La mancata presentazione della Dichiarazione di ospitalità può causare problemi nelle pratiche di immigrazione:
• Mancanza della prova di residenza → la Questura può richiedere documenti aggiuntivi.
• Difficoltà nella registrazione della residenza al Comune.
• Ritardi nell’accesso ai servizi SSN o INPS.
📎 9. Link utili
Domande frequenti (FAQ)
1️. La Dichiarazione di ospitalità può essere presentata online?
🔹 Nella maggior parte dei casi no. Deve essere consegnata di persona alla Questura o inviata tramite raccomandata A/R.
Alcune Questure, tuttavia, accettano l’invio tramite PEC (posta elettronica certificata).
2️. Qual è il termine di presentazione?
🔹 Entro 48 ore dall’effettivo arrivo dello straniero nell’abitazione.
3️. Cosa succede se viene presentata in ritardo?
🔹 Formalmente è prevista una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 286/1998.
Nella pratica, la maggior parte delle Questure accetta anche presentazioni tardive, eventualmente con un richiamo.
4️. Devo presentare la dichiarazione anche per i bambini?
🔹 Sì. Se bambini stranieri vivono con l’adulto, è necessario presentare una Dichiarazione di ospitalità anche per loro.
Possono essere inseriti nello stesso modulo come membri della famiglia.
5️. Chi deve presentare la dichiarazione?
🔹 La persona che effettivamente ospita lo straniero: il proprietario, l’inquilino o chiunque fornisca l’alloggio.
6️. Se lo straniero ha un contratto d’affitto diretto con il proprietario, è comunque necessaria la dichiarazione?
🔹 Sì, nella maggior parte dei casi.
Anche con un contratto registrato, molte Questure richiedono comunque una Dichiarazione di ospitalità separata.
7️. Può essere sostituita da un’autocertificazione?
🔹 No.
L’autocertificazione si utilizza per altre finalità (es. residenza, stato di famiglia), ma la Dichiarazione di ospitalità è specificamente prevista per legge (art. 7 T.U. Immigrazione) e deve essere formalmente inviata alla Questura.
8️. È obbligatoria se lo straniero alloggia in un hotel o in un centro di accoglienza ufficiale?
🔹 No.
In questi casi è la gestione della struttura che effettua la comunicazione tramite il sistema elettronico Schedine Alloggiati.
Lo straniero non deve fare nulla.
9️. Se lo straniero cambia indirizzo, deve essere presentata una nuova dichiarazione?
🔹 Sì.
Ogni nuovo indirizzo di residenza deve essere dichiarato entro 48 ore dal trasferimento.
10️. È richiesta la dichiarazione per i cittadini ucraini con protezione temporanea?
🔹 Sì.
Chi ospita cittadini ucraini deve presentare una Dichiarazione di ospitalità.
Nel periodo 2022–2023, molte regioni hanno introdotto una procedura semplificata: era sufficiente una copia del passaporto ucraino dell’ospite e del documento d’identità dell’ospitante.

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